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RIVERSAMENTO SPONTANEO CREDITO D'IMPOSTA R&S

Un emendamento al DL Anticipi ha fatto slittare al 30 Luglio 2024 i termini per il riversamento volontario per gli indebiti utilizzi in compensazione del Credito d’Imposta per investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo.

La scelta è legata all’avvio della certificazione preventiva delle attività di R&S che consente alle imprese interessate di attestare la qualificazione degli investimenti effettuati (o da effettuare) ai fini dell’applicabilità del Credito di Imposta.

La certificazione preventiva potrà essere richiesta solo a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già contestate dall’Agenzia delle Entrate.

La procedura di riversamento spontaneo dei crediti indebitamente fruiti è riservata ai contribuenti che abbiano:

  • realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo, ammissibili al beneficio;
  • applicato erroneamente le disposizioni relative ad attività di ricerca commissionate a imprese italiane da soggetti non residenti;
  • commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  • commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura, senza sanzioni e senza interessi, non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.

Inoltre, l’accesso alla procedura è precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione derivi da condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi, mancanza di documentazione idonea a provare l’effettivo sostenimento delle spese.

Nel caso in cui, dopo l’adesione, l’Agenzia delle Entrate accerti una o più delle condotte preclusive descritte, il contribuente decade dalla procedura, non producendo effetti, e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti

L’importo delle somme dovute per il riversamento indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2024 in un’unica rata o in 3 rate di pari importo da corrispondere entro il 16 dicembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

 

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